L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) – in relazione alle varie attività di verifica su attrezzature, macchine e impianti – ha pubblicato una guida che ha lo scopo di orientare l’utenza (datori di lavoro, installatori, noleggiatori, proprietari, utilizzatori, amministratori di condominio, ecc.) all’accesso rapido alle informazioni più richieste in materia di verifiche: tra cui la verifica dell’impianto di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, il cui controllo a campione della prima verifica sulla conformità di tali impianti alla normativa vigente è attribuito all’Inail.
Inoltre, sono soggetti all’obbligo di denuncia gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione. Non rientrano quindi in tale obbligo gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali e i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull’interruzione automatica dell’alimentazione.
Gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, invece, sono soggetti all’obbligo di denuncia solo quando, a seguito della valutazione del rischio fulminazione (diretta e indiretta) effettuata secondo la pertinente normativa tecnica (CEI EN 62305-2), risultino necessari ai fini del contenimento della componente di rischio R1 (perdita di vita umana).
Verifica dell’impianto di messa a terra
La verifica dell’impianto di messa a terra consiste nell’accertamento della conformità alle norme tecniche applicabili e la messa in esercizio di tale impianto non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti a omologazione dell’impianto e nel caso in cui tale documento non sia più reperibile, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e dopo il 13 marzo 1990, essa può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza redatta da un professionista/responsabile tecnico con le competenze indicate dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
Verifica degli impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche vengono effettuate facendo riferimento alle norme CEI 81-10 e alla relativa Guida CEI 81-2 e, anche in questo caso, la messa in esercizio dell’impianto non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Infine, ricordiamo che dal 27 maggio 2019, l’Inail mette a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica, tra i quali gli impianti di messa a terra e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche.
Per maggiori informazioni in merito all’applicativo CIVA consultare il sito INAIL.
In caso di necessità di una specifica valutazione del rischio fulminazione (diretta e indiretta), lo studio rimane a disposizione.
Referente:
Dott.ssa Ottavia Panascì - panasci.o@rivisrl.it
Tel. 0522/922475
Fax. 0522/366623