06 Novembre 2020
VEICOLI FUORI USO: NUOVE REGOLE PER GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

Il Decreto Legislativo n.119/2020 “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (GU Serie Generale n.227 del 12/09/2020)” entrato in vigore il 27 settembre 2020 modifica il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209 e reca l’attuazione della Direttiva (UE) 2018/849 relativa ai veicoli fuori uso, che si inserisce tra le direttive del cosiddetto “pacchetto circular economy“.
Tra le novità più rilevanti, si segnala:
- l’introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art.5 del D.Lgs. 209/2003, il quale prevede che il veicolo destinato alla demolizione ed accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dal predetti soggetti, ai sensi delle norme vigenti sul deposito temporaneo ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato. Nel comma citato si ravvisa già un’imprecisione per il mancato coordinamento con la nuova disposizione del D.Lgs.116/2020 che ha introdotto una nuova norma ad hoc sul deposito temporaneo;
- la modifica dell’art.5, comma 10 del D.Lgs. 209/2003 che istituisce presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art.2 D.Lgs.119/2020) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi entro il 26 marzo 2020. Per l’istituzione del registro unico telematico si dovrà attendere un decreto di prossima emanazione;
- la modifica dell’art.6, comma 2 del D.Lgs. 209/2003 il quale ora prevede che le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso debbano essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora cancellato dal PRA. Ciò comporta l’allungamento del termine previsto per la messa in sicurezza del veicolo che diventa di 10 giorni (e non più 7 giorni);
- la modifica dell’art.7, comma 2-bis del D.Lgs. 209/2003 che introduce l’obbligo di pesatura del veicolo fuori uso all’ingresso del centro di raccolta. Ciò comporta l’obbligo - per tutte le imprese che effettuano trattamento dei veicoli fuori uso – dell'installazione di un sistema di pesatura all’ingresso dell’impianto;
- l’introduzione all’Allegato I, punto 2.1, la lettera f -bis ) dell’obbligo per i titolari dei centri di raccolta di installare adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta entro il 31 dicembre 2020, con la possibilità che qualora tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione potrà concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, l’utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23