Si richiama all’attenzione la recente Sentenza della Corte di Cassazione n.8549 del 22/02/2018, con la quale è stato precisato che il raggruppamento di rifiuti, laddove questi sono stati prodotti, può essere considerato deposito temporaneo solo nel rispetto delle condizioni dettate dall'art.183 del D.Lgs.152/2006 che vanno dimostrate dal produttore stesso dei rifiuti.
In assenza dei suddetti requisiti normativi il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato come:
• deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un’operazione di smaltimento;
• messa in riserva, se il materiale è in attesa di un’operazione di recupero.
Nel caso in esame l'accatastamento di materiale edile, per i quali l'imputato non aveva dimostrato che si trattasse di "messa in riserva" autorizzata, ha spinto la Corte a condannarlo per la gestione illecita di rifiuti.
A tale proposito si riportano in sintesi i principi generali che regolamentano il deposito temporaneo dei rifiuti, ricordando che lo Studio è a disposizione per un’eventuale sopralluogo a richiesta per la verifica della conformità dell’area di deposito temporaneo.
L’area di deposito temporaneo dei rifiuti deve essere ben definita e delimitata, deve essere contraddistinta da idonea cartellonistica con indicazione del codice CER e della descrizione dei rifiuti nelle immediate vicinanze dei cassoni e/o dei contenitori dei rifiuti (ad es. sulle pareti), riportando le classi HP e la lettera “R” in caso di rifiuti pericolosi (etichetta o marchio a fondo giallo recante la lettera “R” di colore nero). Le etichette devono resistere all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni e in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura. L’area di deposito temporaneo non deve essere accessibile a terzi, i rifiuti devono essere al coperto ed al riparo dagli agenti atmosferici e devono essere suddivisi per categorie omogenee. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (art.183 c.1 lett.bb.2 D.Lgs.152/06). Si ricorda che i contenitori e/o serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Per ogni ulteriore informazione:
Referenti:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Ing. Anna Severi - severi.a@rivisrl.it
Ing. Sara Mahanna - mahanna.s@rivisrl.it
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