L'approvazione del D.Lgs. 116/2020 di recepimento delle direttive europee sull’economia circolare riguardanti rifiuti e imballaggi ha portato ad un significativo «restyling» del D.Lgs 152/2006, il cosiddetto TUA ovvero Testo Unico Ambientale. Una delle principali novità introdotte, efficace dal 01/01/2021, riguarda la definizione di rifiuti urbani e speciali.
A seguito di tali modifiche la Regione Emilia-Romagna ha legiferato in materia (Legge Regionale n. 11/2020, artt.14 e 15) stabilendo disposizioni in merito al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
In particolare con la modifica al TUA:
scompare definitivamente dal D. Lgs 152/2006 quella che era “l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani” in quanto soppressi i commi che riguardavano le competenze dello Stato e dei Comuni in questa materia;
la definizione e classificazione di rifiuti urbani e speciali è data “ex lege” sulla base degli artt. 183 e 184 e degli allegati L-quarter ed L-quinquies;
Pertanto si sintetizzano le principali modifiche apportate dalle norme richiamate, in materia di gestione dei rifiuti urbani:
le utenze non domestiche rientranti nell’allegato L-quinquies possono conferire al servizio pubblico solo i rifiuti urbani dell’allegato L-quater, senza limiti quantitativi se non quelli dettati dalla capacità ricettiva del servizio e con le modalità previste dallo stesso (Porta a Porta, Centri di Raccolta, cassonetti ove presenti, etc.);
le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani (art.198, comma 2-bis D.Lgs.152/06);
le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (art.238, comma 10 D.Lgs.152/06);
le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale (art.238, comma 10 D.Lgs.152/06);
le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico, devono comunicarlo al comune e all’affidatario del servizio pubblico dell’ambito gestionale di riferimento. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti (art.14 L.R. 11/2020);
Si segnala che per l’anno 2021 entro il 31 Marzo le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono comunicarlo al Comune di riferimento ed al gestore indicando i quantitativi da avviare a recupero allegando accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero (art.15 comma 1 L.R. 11/2020).
Negli anni successivi tale scadenza è fissata al 30 Settembre di ogni anno per l’anno successivo (art.14 comma 3 L.R. 11/2020).
Entro il 28 Febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica di cui al comma 2 deve comunicare, al comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati effettivamente a recupero nell’anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo (art.14 comma 4 L.R. 11/2020).
Vista la complessità della normativa si prevedono a breve chiarimenti e interpretazioni da parte degli Enti competenti.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
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