
La Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione Europea del 5 marzo 2025, ha aggiornato in maniera significativa l’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) relativo alle batterie: le nuove disposizioni si applicheranno dal 9 dicembre 2026.
L’intervento si è reso necessario per tenere conto dell’evoluzione tecnologica del settore, in particolare della crescente diffusione delle batterie al litio, sodio e nichel, nonché dei nuovi processi di fabbricazione e riciclaggio.
La Decisione introduce una classificazione molto più dettagliata dei rifiuti di batterie.
Particolarmente rilevante è la riclassificazione delle batterie alcaline, per le quali l'attuale EER 16 06 04 non pericoloso diventerà 16 06 04*, quindi rifiuto pericoloso. Sono inoltre introdotti, fra gli altri, il 16 06 07* per i rifiuti di batterie al litio e il 16 06 13* per i rifiuti di batterie misti. Per i rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata vengono soppresse le precedenti voci 20 01 33* e 20 01 34 che vengono sostituite con i nuovi codici 20 01 42*, 20 01 43* e 20 01 44.
Imprese iscritte all’Albo: aggiornamento dei provvedimenti
Con la Circolare n.8 del 23 luglio 2026, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito le prime modalità operative per l’adeguamento delle iscrizioni.
Per i codici indicati nell’Allegato A alla circolare, l’adeguamento sarà effettuato d’ufficio dal 9 dicembre 2026, senza necessità di presentare un’istanza da parte dell’impresa. Si tratta, in particolare, dei codici 09 01 11*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* e 16 06 06*, per i quali vengono aggiornate essenzialmente le descrizioni.
Diversa è invece la situazione per i nuovi codici EER elencati nell’Allegato B: le imprese già iscritte o che intendono iscriversi all’Albo potranno richiederne l'inserimento mediante apposita istanza telematica a decorrere dal 14 ottobre 2026. I nuovi codici potranno comunque essere utilizzati soltanto nel rispetto della decorrenza prevista dalla Decisione.
È quindi opportuno che i trasportatori verifichino prima del 9 dicembre 2026 quali tipologie di batterie vengono effettivamente trasportate e quali nuovi codici dovranno risultare presenti nell’iscrizione all’Albo.
Impianti di recupero e trattamento in Emilia-Romagna
Per gli impianti autorizzati, la Regione Emilia-Romagna, con nota prot. 0767075 del 5 agosto 2026, ha fornito specifiche indicazioni.
La Regione distingue diverse situazioni. Se cambia soltanto la descrizione del codice, senza modifiche delle sei cifre e della pericolosità, non è richiesto un immediato aggiornamento dell'autorizzazione. Diversamente, per le transcodifiche (ad es. 19 02 11* in 19 02 13*, etc.), viene ritenuto necessario uno specifico aggiornamento dell'autorizzazione, qualificabile come modifica non sostanziale in assenza di ulteriori variazioni.
Per i codici di nuova istituzione e per il passaggio da 16 06 04 a 16 06 04*, invece, il titolare dovrà richiedere l'aggiornamento del titolo autorizzativo, valutando caso per caso la rilevanza della modifica.
Il passaggio alla gestione di rifiuti pericolosi può inoltre comportare verifiche in materia di VIA/screening, capacità autorizzata, operazioni R/D e garanzie finanziarie. La Regione precisa, peraltro, che le operazioni R12 e R13 non rientrano nelle specifiche casistiche di VIA/screening richiamate nella nota.
In vista della scadenza del 9 dicembre 2026, è pertanto consigliabile che trasportatori e impianti di recupero effettuino fin da ora una ricognizione dei codici EER attualmente gestiti, individuino le corrispondenti nuove classificazioni e verifichino tempestivamente la necessità di aggiornare l’iscrizione all’Albo o presentare una modifica dell’autorizzazione dell’impianto.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari – montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23