Il 26 Settembre 2020 è entrato in vigore il D.Lgs 116/2020 dell’11 Settembre 2020, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", ovvero la riforma della gestione rifiuti e degli imballaggi, che recepisce la Direttiva 2018/851/UE, inserendosi tra le direttive del cosiddetto “pacchetto circular economy“.
Tale Decreto Legislativo apporta numerosi e importanti cambiamenti alla parte IV del D.Lgs 152/06, in particolare modifica i seguenti articoli:
• RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE (ART. 178‐BIS):
articolo riferito alla responsabilità estesa del produttore del prodotto al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti. È stato istituito un Registro nazionale dei produttori, per il quale, però, è necessario attendere successivo decreto.
• PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO, RICICLAGGIO E RECUPERO (ART.181):
un successivo decreto dovrà stabilire le modalità operative e i requisiti minimi di qualificazione degli operatori, necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo. È prevista l’adozione di modalità autorizzative semplificate per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.
• DEFINIZIONI (ART.183):
sono state modificate alcune definizioni, tra le più importanti quella di rifiuto urbano, che ora accoglie anche i rifiuti non pericolosi elencati nell’allegato L-quarter, prodotti dalle aziende, ricadenti nelle tipologie elencate nell’allegato L-quinquies. Quindi decade il concetto di assimilabilità del rifiuto speciale al rifiuto urbano.
• RESPONSABILITÀ PRODUTTORE RIFIUTO E AVVENUTO SMALTIMENTO (ART.188):
la responsabilità del produttore del rifiuto per il corretto smaltimento, per quanto riguarda i rifiuti destinati a D13-D14-D15, è esclusa se, oltre a ricevere la copia del formulario, riceve anche l’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO, resa ai sensi del P.d.R. 28/12/200n. 445, e sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
• MUD, FIR, REGISTRI (ARTT.189, 190, 193):
Definisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti, già introdotto con il Decreto legge 135/2018, imperniato sul Registro elettronico nazionale (REN) per la tracciabilità dei rifiuti e articolato in una sezione “Anagrafica”, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti e una sezione “Tracciabilità”, comprensiva dei dati ambientali relativi alle singole movimentazioni, nonché le informazioni relative ai percorsi dei mezzi di trasporto. Il Registro sarà gestito attraverso la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali e con il supporto tecnico operativo che l’Albo fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali, al fine di assicurare la gestione dei rapporti con l’utenza e la riscossione dei contributi. Per l’operatività di tale registro elettronico si deve attendere un ulteriore decreto.
• TRACCIABILITÀ POST SISTRI- REGISTRO DI CARICO/SCARICO RIFIUTI (ART.190)
I registri di carico/scarico rifiuti, integrati con i formulari relativi al trasporto rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione. Tali documenti quindi dovranno essere conservati non più per cinque anni, ma per tre anni dalla data di ultima annotazione.
• NOVITÀ SU MANUTENZIONE (ART.193)
I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, incluse attività di cui alla legge 25/01/1994 n.82, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta la manutenzione, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione rifiuti, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, il numero dei colli o una stima del peso o volume e il luogo di destinazione.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Ing. Sara Carboni - carboni.s@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23