A tutti i Sigg. Clienti
Nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il D.L. 17 marzo 2020 n.18 (cd. “Cura Italia”) “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In particolare, si sottolinea che con l’Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di:
presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.70;
presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188;
presentazione al Centro di Coordinamento (RAEE) della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
In tutti i casi rimangono invariate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione e, le istruzioni per la compilazione del MUD (secondo quanto pubblicato sulla G.U. n.45 del 22 febbraio 2019 del D.P.C.M. 24 dicembre 2018).
Si sottolinea che lo studio sta predisponendo le dichiarazioni delle Aziende che volessero comunque rispettare il termine precedentemente fissato per la presentazione del MUD (30 aprile 2020). Per le Aziende che non lo avessero ancora fatto, ricordiamo di inviarci quanto prima delega e tabella riepilogativa per effettuare la dichiarazione MUD.
Inoltre, secondo la Delibera Regionale Emilia-Romagna n.211 del 16 marzo 2020: “Disposizioni per la gestione di differimento dei termini temporali di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni A.I.A. ed A.U.A”, sono state fornite indicazioni per far fronte all’impossibilità, da parte dei titolari delle autorizzazioni ambientali A.I.A. e A.U.A , di rispettare le scadenze previste nelle stesse a seguito delle misure restrittive nazionali per l’emergenza COVID-19.
Tali disposizioni si ritengono valide a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al termine del periodo di validità delle medesime misure restrittive.
Nello specifico:
I termini massimi, dalla data di cessazione delle restrizioni nazionali per il COVID-19 per la realizzazione degli adempimenti sono i seguenti:
a) 60 giorni nel caso di campionamenti (autocontrolli);
b) 90 giorni nel caso di attivazione di impianti;
c) 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e redazioni di Piani.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referenti:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Ing. Sara Carboni - carboni.s@rivisrl.it
Ing. Cristina Neviani - neviani.c@rivisrl.it
Dott.ssa Beatrice Ventosi - ventosi.b@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23