Si segnala che l’art.26-bis della Legge 1 dicembre 2018, n.132, conversione con modificazioni del D.L. 4 ottobre 2018, n.113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”, al fine di gestire eventuali emergenze, prevede l'elaborazione di:
In base a quanto disposto dall’art.26-bis sopra richiamato, i gestori degli impianti esistenti o di nuova costruzione hanno l’obbligo di:
Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto – anche il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine - ad intervalli appropriati, e comunque non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
Si presume che il provvedimento - che segue l’emanazione della Circolare ministeriale del MATTM recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” del 15 marzo 2018 - sia stato concepito dal Legislatore sulla scia dell’intensificarsi del problema dei roghi dolosi avvenuti negli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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