16 Febbraio 2022
NUOVO MODELLO DI FORMULARIO DI TRASPORTO PER RIFIUTI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE: DAL 30 APRILE 2022
A tutti i Sigg. Clienti
Si segnala che con Delibera n.14 del 21 dicembre 2021 “Definizione modello unico ai sensi dell’art.230 c.5 del D.Lgs.152/06”, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali in applicazione dell'art.35, comma 1, lettera e-bis) della Legge 29 luglio 2021 n.108, ha definito il modello unico e i contenuti del documento di trasporto per i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione delle reti fognarie di qualsiasi tipologia: il modello entrerà in vigore a partire dal 30 aprile 2022.
Le modalità tecnico-operative di gestione - come chiarito dall’Albo - sono descritte di seguito:
- Il formulario di trasporto rifiuti, documento unico (ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006), è utilizzato come modello sostitutivo al formulario tradizionale di identificazione del rifiuto (di cui all’art.193 del D.Lgs. 152/2006), esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva fino al proprio deposito temporaneo (gestito nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006), oppure direttamente ad impianto di destinazione finale autorizzato al trattamento (ad es. comunicazione di cui all’art. 110, c.3 D.Lgs. 152/2006 o iscrizione in procedura semplificata).
- Il nuovo modello unico (di cui all’art.1 c.1 della Delibera) è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.
- Il nuovo modello unico è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello individuato dalla Delibera, identificato da un numero univoco, stampato e compilato in duplice copia.
- Una volta effettuato il trasporto il documento unico integra il registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso (analogamente a quanto accade con il ‘Vivifir’).
- Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso (analogamente a quanto accade con il ‘Vivifir’).
- La successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destino è accompagnata dal formulario tradizionale di identificazione del rifiuto (di cui all’art.193 del D.Lgs. 152/2006).
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax 0522/36.66.23