06 Giugno 2019
MOCA: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Si ricorda che gli operatori economici del settore MOCA (Materiali e Oggetti Destinati a venire a Contatto con Alimenti) devono effettuare comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente, in adempimento dell'articolo 6 del D.lgs 10 febbraio 2017 n.29. In caso di nuova attività, la comunicazione deve essere fatta contestualmente all’inizio attività.
L’obiettivo è quello di consentire l’effettuazione di controlli ufficiali sulle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA.
Le tipologie di attività interessate dall’obbligo di comunicazione sono le seguenti:
- Produzione in proprio o per conto terzi di MOCA. Per le materie plastiche l’obbligo di comunicazione riguarda la produzione e la trasformazione dei polimeri, mentre è esclusa dalla comunicazione la produzione delle sostanze utilizzate per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri, ecc.)
- Trasformazione delle materie prime: comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti, es. produzione di Tetra Pak ® e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carte, cartoni ecc.
- Assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a contatto con alimenti partendo da materie prime adatte al contatto con alimenti (es. produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici, ecc.)
- Deposito: comprende l’esclusiva attività di stoccaggio rivolta al pubblico a supporto di imprese che producono, trasformano o assemblano materie prime o MOCA
- Distribuzione all’ingrosso: comprende gli operatori economici che svolgono attività di commercio/distribuzione all’ingrosso/importazione di materie prime o MOCA anche attraverso tipologie di commercio come e-commerce. Rientrano in questa tipologia anche gli importatori intermediari di Materie prime e MOCA destinati ad altri Operatori economici o direttamente a imprese alimentari.
Per quanto riguarda le imprese di produzione della meccanica, e in particolare per le imprese che lavorano in conto proprio e/o conto terzi per l’industria alimentare, una volta che dovesse essere accertata la destinazione del componente (es. un componente che va a confluire su un impianto a contatto con alimenti, piuttosto che su di un macchinario generico), l’impresa rientrerà nella casistica prevista dalla normativa, pertanto sarà obbligata alla comunicazione.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Ing. Caterina Cattini - cattini.c@rivisrl.it
Tel. 0522/922475
Fax. 0522/366623