24 Agosto 2022
INTERSCAMBIO PALLET: NUOVA LEGGE N.51 DEL 20/05/2022

A tutti i Sigg. Clienti
Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 20/05/2022 è stata pubblicata la legge n.51 del 20 maggio 2022 riguardante la logistica nell’interscambio dei pallet.
Per far fronte all’incremento dei costi di questo imballaggio e allo stesso tempo, per rimediare alla scarsità del prodotto sul mercato, è stata emanata la legge n.51 del 20/05/2022 per la gestione dei pallet. Si sottolinea che tale legge non va a sostituirsi alla legge n.127 del 04 agosto 2010. La novità normativa introdotta infatti tratta aspetti diversi dalla legge n.127, ovvero regola i rapporti tra il proprietario dei pallet e il destinatario degli stessi.
Sono soggetti a questa normativa, i materiali di interscambio rientranti nella descrizione di cui all’art.17-bis della legge n.51 del 20/05/2022, ovvero i pallet (UNI EN ISO 445) definiti come: “piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un’altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l’immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore”.
Con l’art. 17-ter della suddetta legge è descritta la nuova disciplina del sistema di interscambio dei pallet:
- ad esclusione della sola compravendita, o esplicita volontà del fornitore di dispensare il cliente da questo onere, i soggetti che ricevono pallet a qualunque titolo “sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti”;
- la restituzione del pallet deve essere effettuata a prescindere dallo stato d’uso degli stessi (vi è infatti l’onere di riconsegna anche dei materiali rotti). L’obbligo infatti “permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi”;
- è possibile restituire al mittente pallet diversi da quelli ricevuti solamente se questi ultimi sono conformi tecnicamente e qualitativamente a quelli ricevuti. All’interno dei documenti di trasporto viene infatti indicata la tipologia di pallet utilizzata, la quale deve essere conforme a quella che dovrà essere riconsegnata. La tipologia dei pallet “non è modificabile dai soggetti restituenti”;
- in caso di impossibilità nella restituzione dei pallet, il creditore deve emettere un Voucher (digitale o cartaceo) che ha valore di “titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell’emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire”;
- se il Voucher non contiene le informazioni minime necessarie sopra descritte, il possessore potrà “richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti”;
- se entro 6 mesi dall’emissione del suddetto Voucher i pallet non vengono riconsegnati, il creditore dovrà pagare al possessore dei pallet, il valore di mercato degli stessi (determinato ai sensi del comma 6 dell’art.17-ter). Se invece il Voucher viene estinto dal creditore, il possessore dovrà restituirglielo annullando tutti gli effetti (come da art.1992 C.C.);
- la norma infine prevede che ogni altro contratto non conforme a quanto sopra descritto è automaticamente nullo.
Per la piena efficacia della norma si dovrà attendere l’adozione del decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale verranno stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative ed il valore di mercato dei pallet interscambiabili e le tempistiche per il suo aggiornamento.
A quanto premesso si aggiunge che lo Studio Rivi offre consulenza e supporto nella gestione e nella redazione della documentazione ambientale in ottemperanza alle normative attualmente vigenti secondo il D.Lgs 152/20226, in particolare per:
- Gestione rifiuti
- Autorizzazioni ambientali (emissioni, scarichi, pozzi, recupero rifiuti etc.)
- Autorizzazioni all’Albo Gestori Ambientali
- Consulenze CONAI ed etichettatura ambientale
- Analisi chimiche
- Consulenze REACH e SCIP
- Altre normative ambientali
Lo studio è inoltre a disposizione per effettuare sopralluoghi presso le sedi dei propri clienti al fine di verificare gli adempimenti ambientali cui sono soggetti e la corretta gestione della documentazione ambientale.
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Referente:
Dott.ssa Erika Pasquali - pasquali.e@rivisrl.it
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