A tutti i Sigg. Clienti
Facendo seguito alle note inviate da parte delle Prefetture competenti sul territorio, fermo restando l’avvenuto adempimento di quanto previsto dal D.P.C.M. 27 agosto 2021, si segnala la necessità da parte dei Gestori degli impianti di cui all’oggetto di inserire gli allegati C.2 nell’apposita piattaforma predisposta dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, accessibile tramite il seguente link https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web entro il prossimo 15 ottobre.
La richiesta di tale adempimento è finalizzata ad una più celere predisposizione dei Piani di emergenza esterna (PEE) da parte delle Prefetture e ad una più agevole circolazione delle informazioni tra i soggetti interessati, anche per quanto attiene ai futuri aggiornamenti, nonché alle interconnessioni tra i vari impianti sul territorio.
Si ricorda che con l’art.26-bis della Legge 1 dicembre 2018, n.132, conversione con modificazioni del D.L. 4 ottobre 2018, n.113, era prevista l'elaborazione di:
a carico degli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione, entro il 4 marzo 2019, con revisione dello stesso ad intervalli appropriati, e comunque non superiori a tre anni. La revisione da effettuare previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
In aggiunta a ciò con l’entrata in vigore del DPCM 27 agosto 2021, pubblicato nella GU n.240 del 07/10/2021, i titolari delle attività di cui all’allegato al provvedimento, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, ovvero entro il 6 dicembre 2021, dovevano trasmettere al prefetto competente per territorio, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna.
Si ricorda che i soggetti OBBLIGATI alla predisposizione del Piano PEI, alla sua revisione triennale e alla trasmissione al prefetto competente di quanto contenuto nell'Allegato C.2 del DPCM 27 agosto 2021 sono:
Sono esclusi dagli adempimenti sopra descritti, gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, già rispondenti agli obblighi di cui all'art.26-bis della Legge 1 dicembre 2018, n.132.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23