Il corretto smaltimento dei DPI (quali mascherine, guanti, indumenti protettivi, etc.) utilizzati negli ambienti di lavoro per la tutela da COVID-19, varia a seconda che nell’ambiente di lavoro siano stati o meno registrati casi di lavoratori affetti dal Coronavirus e dalla Regione presso cui è ubicata l’attività produttiva in questione.
Le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte hanno emanato specifiche ordinanze che hanno introdotto deroghe eccezionali e temporanee agli obblighi di gestione come rifiuti sanitari pericolosi dei DPI utilizzati nelle imprese. Le ordinanze pertanto permettono - a prescindere dal fatto che siano stati evidenziati casi di lavoratori affetti da COVID-19 oppure no - che i rifiuti costituiti dai DPI (mascherine, guanti, fazzoletti, etc...) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19 possano essere conferiti al servizio pubblico di gestione di raccolta come rifiuto urbano indifferenziato.
Per completezza si riportano di seguito le ordinanze e note sopra citate: Regione Emilia Romagna (OPGR n.57 del 03/04/2020, OPGR n.43 del 0/03/2020), Regione Lombardia (OPGR n.520 del 01/04/2020), Regione Veneto (OPGR n.32 del 19/03/2020) e Regione Piemonte (Nota assessore per il conferimento dei rifiuti per le attività produttive del 24/03/2020).
In ogni caso è necessario gestire i rifiuti secondo l’indicazione dell’ISS nella pubblicazione “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2” (aggiornata al 18 maggio 2020). Fra le varie indicazioni, viene specificato il corretto utilizzo dei contenitori di conferimento dei DPI da smaltire. Di seguito se ne riassumono i concetti principali:
• utilizzare contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine e dei guanti monouso che minimizzino le possibilità di contatto diretto dei lavoratori con il rifiuto e il contenitore, inoltre la posizione degli stessi deve essere chiaramente identificabile;
• la localizzazione dei contenitori dovrebbe essere preferibilmente situata in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro;
• i contenitori dovranno essere tali da garantire un’adeguata areazione, pertanto è consigliabile collocarli in locali con efficace ricambio di aria e comunque al riparo da eventi meteorici;
• il prelievo del sacco contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso tramite lacci o nastro adesivo e, prima della chiusura il personale dedicato dovrà provvedere a spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti;
• i sacchi opportunamente chiusi dovranno essere conferiti al Gestore come rifiuti urbani indifferenziati e come tali conferiti allo smaltimento diretto secondo le regole vigenti nel territorio di appartenenza.
Per tutte le altre regioni (ad eccezione di quelle sopra espresse) nei luoghi di lavoro dove si sono evidenziati casi di lavoratori affetti da COVID-19, i DPI utilizzati devono essere smaltiti dopo l’utilizzo come materiale potenzialmente infetto, come precisato dalla circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22/02/2020, anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie, ma anche solo dagli addetti alla pulizia dei locali potenzialmente contaminati. Inoltre, in questo caso, dovranno essere rispettate le disposizioni riportate all’art.8 del D.P.R del 15 luglio 2003, n.254, relative al deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
Mentre i DPI utilizzati nei luoghi di lavoro dove NON si sono evidenziati casi di lavoratori affetti da COVID-19, possono essere assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, fermo restando le disposizioni dell’ISS per le corrette precauzioni da adottare per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Mentre, per le altre tipologie di rifiuti quali vetro, plastica, carta, RAEE, etc. è possibile continuare con la consueta raccolta differenziata, gestendoli secondo le usuali modalità, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Tuttavia, vista la difficoltà nel verificare con certezza se i lavoratori siano o meno affetti da COVID-19, è auspicabile - in questo periodo di emergenza nazionale - applicare misure più cautelative. Pertanto qualora il datore di lavoro volesse adottare modalità di gestione più prudenziali, i DPI usati dovranno essere gestiti secondo quanto disciplinato dal D.P.R del 15 luglio 2003, n.254, art.15, ovvero come rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (ai quali attribuire il codice EER 18.01.03) e dovranno essere gestiti con le stesse prassi applicate ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (ad es. con apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo*», il simbolo del rischio biologico, con caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli altri rifiuti, etc.).
In aggiunta si riporta quanto precisato all’art.112 bis “Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale” Legge del 17 marzo 2020 n.18 (c.d “Cura Italia”)
Di seguito il flow-chart, per la corretta gestione dello smaltimento dei DPI utilizzati in questa fase di emergenza nazionale.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.