Le recenti disposizioni normative per arginare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, non forniscono indicazioni puntuali per una corretta gestione dei DPI (quali mascherine, guanti, indumenti protettivi, etc.) utilizzati negli ambienti di lavoro per la tutela da COVID-19, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate. Lo smaltimento dei DPI in questione, varia a seconda che nell’ambiente di lavoro siano stati o meno registrati casi di lavoratori affetti dal COVID-19 e dalla Regione presso cui è ubicata l’attività produttiva in questione.
Le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte hanno emanato specifiche ordinanze che hanno introdotto deroghe eccezionali e temporanee agli obblighi di gestione come rifiuti sanitari pericolosi dei DPI utilizzati nelle imprese. Le ordinanze pertanto permettono - a prescindere dal fatto che siano stati evidenziati casi di lavoratori affetti da COVID-19 oppure no - che i rifiuti costituiti dai DPI (mascherine, guanti, fazzoletti, etc...) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID-19 possano essere conferiti al servizio pubblico di gestione di raccolta come rifiuto urbano indifferenziato.
In ogni caso è necessario gestire i rifiuti secondo l’indicazione dell’ISS nella pubblicazione “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2” (aggiornata al 31 marzo 2020). Per i rifiuti urbani indifferenziati le indicazioni sono di utilizzare due o tre sacchetti (uno dentro l’altro) a perdere chiusi con fascetta e, possibilmente resistenti per evitare la rottura degli stessi.
Per completezza si riportano di seguito le ordinanze e note sopra citate: Regione Emilia Romagna (OPGR n.57 del 03/04/2020, OPGR n.43 del 0/03/2020), Regione Lombardia (OPGR n.520 del 01/04/2020), Regione Veneto (OPGR n.32 del 19/03/2020) e Regione Piemonte (Nota assessore per il conferimento dei rifiuti per le attività produttive del 24/03/2020).
Per tutte le altre regioni (ad eccezione di quelle sovra espresse) nei luoghi di lavoro dove si sono evidenziati casi di lavoratori affetti da COVID-19, i DPI utilizzati devono essere smaltiti dopo l’utilizzo come materiale potenzialmente infetto, come precisato dalla circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22/02/2020, anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie, ma anche solo dagli addetti alla pulizia dei locali potenzialmente contaminati. Inoltre, in questo caso, dovranno essere rispettate le diposizioni riportate all’art.8 del D.P.R del 15 luglio 2003, n.254, relative al deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
Mentre i DPI utilizzati nei luoghi di lavoro, dove NON si sono evidenziati casi di lavoratori affetti da COVID-19, possono essere assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, fermo restando le disposizioni dell’ISS per le corrette precauzioni da adottare per il conferimento dei rifiuti indifferenziati.
Tuttavia, vista la difficoltà nel verificare con certezza se i lavoratori siano o meno affetti da COVID-19, è auspicabile - in questo periodo di emergenza nazionale - applicare misure più cautelative. Pertanto qualora il datore di lavoro volesse adottare modalità di gestione più prudenziali, i DPI usati dovranno essere gestiti secondo quanto disciplinato dal D.P.R del 15 luglio 2003, n.254, art.15, ovvero come rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (ai quali attribuire il codice EER 18.01.03*) e dovranno essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (ad es. con apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo», il simbolo del rischio biologico, con caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli altri rifiuti, etc.).
In aggiunta si riporta quanto precisato all’art.112 bis “Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale” Legge del 17 marzo 2020 n.18 (c.d “Cura Italia”)
Di seguito il flow-chart, per la corretta gestione dello smaltimento dei DPI utilizzati in questa fase di emergenza nazionale.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.