14 Maggio 2021
IMPORTANTI CHIARIMENTI SULLA TARI DA PARTE DEL MITE
Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), con la Circolare n.35259 del 12 aprile 2021 a firma di Laura D’Aprile, è intervenuto per chiarire alcune questioni critiche emerse in merito all’applicazione della TARI, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo n.116/2020.
Nella Circolare citata vengono fornite indicazioni e chiarimenti in relazione a:
A) Coordinamento con l’art.238 del TUA e il comma 649 dell’art.1 della legge n.147 del 2013 in merito alla TARI.
- La riduzione della quota variabile deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo al quale i rifiuti sono avviati.
- L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.
- Per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili.
B) Determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva.
- Al fine di garantire una ordinata rappresentazione circa l’affidamento al servizio pubblico della raccolta di rifiuti urbani da parte di attività produttive, l’utente produttore è tenuto a comunicare formalmente entro il 31 maggio di ciascun anno all’ente gestore di ambito ottimale o al comune di appartenenza la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta.
- Per quanto riguarda il periodo temporale di cinque anni, lo stesso rappresenta un lasso di tempo congruo per assicurare la stabilità e la continuità del servizio di raccolta da parte dei Comuni.
- L’utenza non domestica potrà, nel corso dei suddetti cinque anni cambiare operatore privato. Se invece l’utenza non domestica intende passare dall’operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine quinquennale, tale scelta è subordinata alla “possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio”, poiché deve essere sempre garantito il servizio di raccolta e l’avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.
C) Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza.
Con riguardo a questo punto la circolare chiarisce che le attività industriali:
- sono produttive sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali;
- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile del tributo;
- sulle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile;
- resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché è prevista l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.
Per le attività artigianali, la circolare chiarisce che valgono considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali.
Per le attività agricole, agroindustriali e della pesca l’attuale formulazione delle nuove disposizioni normative (D. Lgs. n.116 del 2020) porta a classificare come speciali tutti i rifiuti derivanti da dette attività, comprese anche quelle ad esse connesse.
D) Possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione.
- Il D. Lgs. n.116 del 2020 ha eliminato la competenza dei comuni in materia di regolamentazione sull’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, facendo venir meno dal 1° gennaio 2021 anche i limiti quantitativi già stabiliti dai regolamenti comunali.
- I comuni sono comunque tenuti ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l’utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico.
- Con i contratti di servizio verranno fissati i parametri tecnici ed economici per l’efficiente gestione dei rifiuti urbani da parte dei soggetti affidatari.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23