Sulla G.U. S.G. n.139 del 18 giugno 2018 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n.69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”, in vigore dal 3 luglio 2018.
Con il decreto in argomento sono stabiliti i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Resta escluso dalla nuova disciplina il conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-bis del medesimo decreto. Oggetto del provvedimento è quindi il cosiddetto “fresato d’asfalto” o conglomerato bituminoso: inteso quale “il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso; dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso” (art.2 del decreto). Con citazione tratta dalla norma tecnica UNI EN 13108-8, esso è altresì definito quale “conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale, che può essere utilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo”.
All’articolo 3 del provvedimento è precisato che, ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. n.152/2006, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa contemporaneamente i seguenti 3 criteri:
Il rispetto delle suddette condizioni deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’Allegato 2 e deve essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con una delle modalità di cui all’art.65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (trasmissione per via telematica) all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Il produttore deve, poi, conservare presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale:
Le norme transitorie sono contenute all’articolo 6 del provvedimento in cui è precisato che il produttore, entro 120 giorni dall’entrata in vigore (3 luglio 2018) dello stesso e, quindi, entro il 31 ottobre 2018, deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. n.152/2006 con la precisazione che nelle more dell’adeguamento il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3 del provvedimento, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento stesso.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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