Il Decreto Legislativo n. 102/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 28 agosto 2020 ed introduce nuovi obblighi a carico dei gestori degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Sono soggette a restrizione, limitazione e successiva sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, tutte le sostanze utilizzate nei cicli che danno origine a emissioni così classificate:
Solo nel caso in cui siano utilizzate le sostanze sovraesposte, il gestore dovrà seguire uno dei seguenti iter in base alla propria autorizzazione.
AUTORIZZAZIONE ORDINARIA AUA O AIA esistenti al 28/08/2020
Il gestore di stabilimento in esercizio dovrà:
AUTORIZZAZIONE ORDINARIA AUA O AIA nuove presentate dopo il 28/08/2020 (comprese le modifiche ed i rinnovi)
Il gestore di stabilimento in esercizio dovrà redigere ogni 5 anni la Relazione tecnica (di cui sopra).
In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele il gestore entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del comma 7- bis.
AUTORIZZAZIONE VIA GENERALE (AVG) Art.272 DLgs 152/06 esistenti al 28/08/2020
Il gestore dello stabilimento in esercizio dovrà presentare entro il 28/08/2023 una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 (AUA).
AUTORIZZAZIONE VIA GENERALE (AVG) Art.272 DLgs 152/06 nuove presentate dopo il 28/08/2020 (comprese le modifiche ed i rinnovi)
Il gestore di stabilimento NON potrà utilizzare le sostanze e/o miscele classificate come Cancerogene, Tossiche per la riproduzione o Mutagene e quelle classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.
In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele il gestore entro 3 anni dovrà presentare Domanda Ordinaria (art.269) oppure Comunicare la sostituzione della sostanza /miscela con una alternativa non classificata come Cancerogena, Tossica per la riproduzione o
Mutagena e/o estremamente preoccupante dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.
A tutte le imprese si consiglia:
In caso di mancato adeguamento sono previste sanzioni amministrative da un minimo di 1.000,00 € ad un massimo di 10.000,00 € e l’arresto da due mesi a due anni.
Lo Studio RIVI resta a disposizione delle Aziende per i seguenti servizi:
Si chiede quindi alle Ditte di contattare lo Studio preferibilmente entro il 9 luglio, in modo da avere il tempo congruo per l’espletamento dei servizi proposti.
Nel caso in cui pervenissero delle richieste oltre il giorno indicato, non potrà essere garantito il soddisfacimento dell’invio della relazione tecnica o della comunicazione, entro i tempi dettati dal D.Lgs 102/2020.
Lo Studio rimane a disposizione delle Imprese per ulteriori chiarimenti.
Referenti:
Ing. Cristina Neviani - neviani.c@rivisrl.it
Dott.ssa Beatrice Ventosi - ventosi.b@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23