08 Luglio 2019
DIRETTIVA CANCEROGENI: MODIFICHE DEI VALORI LIMITE DELLE SOSTANZE

L’introduzione della Direttiva UE 2019/983 del 5 giugno 2019 ha comportato la modifica della precedente direttiva 2004/37/CE riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
In particolare, è stato modificato l'Allegato III della Direttiva Cancerogeni sui valori limite di specifiche sostanze ed è stata introdotta la nota "Cute", in quanto si era reso necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria.
Si riporta di seguito l’elenco delle sostanze oggetto della Direttiva UE 2019/983 ed i relativi valori limite:
- Cadmio: introduzione di un valore limite di 0,001 mg/mq nel breve termine e un periodo di transizione di otto anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,004 mg/mq (frazione inalabile).
- Berillio: introduzione di un valore limite di 0,0002 mg/mq nel breve termine e periodo di transizione di sette anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,0006 mg/mq.
- Acido Arsenico: introduzione di un valore limite di 0,01 mg/mq e un periodo di transizione di quattro anni.
- Formaldeide: per i fissativi a base di formaldeide, comunemente usati nel settore sanitario, è stato introdotto il valore limite di 0,37 mg/mq o 0,3 ppm e un periodo di transizione di cinque anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/mq o 0,5 ppm.
Per la formaldeide usata nel settore dell'imbalsamazione dei defunti, invece, è stato introdotto il valore limite di 0,37 mg/mq o 0,3 ppm e un periodo di transizione di cinque anni durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/mq o 0,5 ppm.
- 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina): è stata identificata la possibilità che venga assorbita in misura significativa attraverso la pelle e, per tale motivo, è stata introdotta la nota "Cute".
Inoltre, per l’uso o l'immissione sul mercato di tale sostanza è necessaria un'autorizzazione ed è possibile stabilire un valore limite fissato in Allegato III.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Elisa Malavasi - malavasi.e@rivisrl.it
Tel. 0522/922475
Fax. 0522/366623