Con la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019 sono state rilasciate da Inps alcune istruzioni operative e amministrative in materia di diritto alla fruizione dei cinque mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo l’evento del parto, introdotte dall’articolo 1, comma 485, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. La norma ha modificato il comma 1.1 all’articolo 16 del “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” ed è in vigore dal 1° gennaio 2019. Tale nuovo comma riconosce alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La documentazione necessaria per avvalersi di tale facoltà va acquisita dalla lavoratrice entro il settimo mese e deve interessare “l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto, ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta”. La nota Inps riporta quindi indicazioni ed esempi pratici riguardanti i casi di: rinvio per ricovero del minore, flessibilità prevista dall’articolo 20 del D.lgs n. 151/2001, interdizione, indennità di maternità, malattia, rinuncia, part-time.
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