
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la Circolare n.4 del 2 luglio 2026, ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione della Categoria 9 – bonifica dei siti, precisando quali attività richiedono l’iscrizione e come devono essere determinati gli importi dei lavori di bonifica cantierabili. Successivamente, con la Circolare n.6 dell’8 luglio 2026, ha corretto un riferimento normativo e ripubblicato integralmente il testo: la Circolare n. 4 è quindi abrogata e sostituita dalla n.6.
L’Albo chiarisce che l’iscrizione è obbligatoria per le imprese che eseguono gli interventi disciplinati dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e, precisamente:
Si tratta delle attività operative direttamente finalizzate alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei siti contaminati.
Non richiedono invece l’iscrizione in Categoria 9 le indagini preliminari, la progettazione e l’esecuzione della caratterizzazione, le misure di prevenzione, comprese quelle connesse alle procedure degli artt.242-bis e 242-ter, l’analisi di rischio sanitario e ambientale e tutte le attività di progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica.
Proprio sull’analisi di rischio interviene la Circolare n.6, correggendo il riferimento riportato nella precedente Circolare n.4: il riferimento corretto è l’art.240, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 152/2006, e non la lettera r).
Un chiarimento importante riguarda la classe di iscrizione. L’importo cantierabile deve essere riferito all’intervento – o alla relativa quota parte – approvato dall’autorità competente, finanziariamente coperto e immediatamente eseguibile sotto il profilo tecnico-amministrativo.
Nel relativo importo devono essere considerate tutte le operazioni previste dal progetto, non soltanto la bonifica in senso stretto: rientrano quindi anche opere provvisionali, oneri della sicurezza e attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.
L’Albo precisa inoltre che il limite economico della classe posseduta rappresenta l’importo massimo complessivo degli interventi contemporaneamente ed effettivamente in esecuzione, indipendentemente dal fatto che riguardino un unico progetto oppure la somma di più cantieri distinti.
Le imprese iscritte in Categoria 9 dovranno quindi prestare particolare attenzione non solo alla tipologia delle attività effettivamente svolte, ma anche alla somma degli importi dei cantieri contemporaneamente in esecuzione, verificandone la compatibilità con la propria classe di iscrizione.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari – montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
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