A tutti i Sigg. Clienti,
La Direttiva 2018/851 entrata in vigore in Italia il 3 settembre 2020 con il Decreto Legge 116/2020 stabilisce delle misure per affrontare gli effetti negativi della produzione, della gestione dei rifiuti sull’ambiente e sulla salute umana, al fine di migliorare l’uso efficiente delle risorse essenziali per il passaggio a un’economia circolare.
Nello specifico la normativa prevede un’estensione delle prescrizioni dell’art.33 del REACH per i FORNITORI DI ARTICOLI – ovvero obbligo di comunicazione a valle qualora si riscontri la presenza di SVHC in concentrazione > 0,1% peso/peso – chiedendo loro di trasmettere le informazioni anche all’ECHA attraverso la banca dati SCIP.
Di seguito un riassunto degli aspetti salienti e degli obblighi introdotti della Direttiva UE 2018/851.
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA NOTIFICA ALLA BANCA DATI SCIP:
CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA NOTIFICA ALLA BANCA DATI SCIP:
I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che fornisco articoli DIRETTAMENTE ed ESCLUSIVAMENTE ai consumatori sono ESENTATI dell’obbligo di notifica alla banca Dati SCIP.
TEMPISTICHE PER L’ADEGUAMENTO:
L’obbligo di notifica alla banca dati SCIP deve avvenire da parte dei soggetti di cui sopra, nel momento in cui immettono sul mercato articoli che contengono SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso, a partire dal 5 gennaio 2021.
COS’E’ OBBLIGATORIO NOTIFICARE ALLA BANCA DATI SCIP(elenco non esaustivo):
COME PREPARARSI PER LA BANCA DATI SCIP:
Per prepararsi al meglio a questo importante cambiamento consigliamo di:
Per maggiori dettagli si consiglia di consultare il sito dell’ECHA al seguente link
Lo studio RIVI ha messo a punto una serie di servizi per supportare le aziende per ottemperare agli obblighi previsti dalla Direttiva, fornendo consulenza e specifico supporto tecnico.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Beatrice Ventosi - ventosi.b@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23