Si ricorda che con il Decreto Legislativo 118/2020 del 3 settembre 2020 entrato in vigore il 27 settembre 2020, sono state apportate modifiche sia al decreto legislativo n.49/2014 (relativo ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE) che al decreto legislativo n.188/2008 (concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti).
Il nuovo Decreto, che attua due delle Direttive UE facenti parte del cosiddetto “pacchetto circular economy “ (Direttiva UE 2018/849 relativa ai rifiuti di pile e accumulatori e la Direttiva 2012/19/UE sui RAEE) fornisce nuove disposizioni in tema di comunicazione dei dati (la periodicità con cui il MATTM deve inviare alla Commissione UE la relazione contenente informazioni sulle quantità di AEE immesse e sui RAEE raccolti ed esportati, passa da tre anni a uno) e dispone nuove regole in tema di RAEE da fotovoltaico (il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori).
Al di là dei contenuti del decreto e delle modifiche apportate nell’elenco seguente si vogliono ricordare e segnalare gli ADEMPIMENTI A CARICO DEI PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE).
1. ISTITUIRE UN SISTEMA DI RACCOLTA O ADERIRE AD UN SISTEMA DI GESTIONE GIÀ OPERANTE (CONSORZI AEE) E APPLICARE L’ECO CONTRIBUTO RAEE
Per garantire il recupero dei RAEE il produttore può aderire ad uno dei Consorzi già operanti in Italia. A seconda della tipologia e del peso dell’apparecchiatura immessa al consumo il produttore deve incassare un contributo, che poi dovrà girare al Consorzio a cui ha aderito. L’importo deve essere esposto nella fattura di vendita.
2. ISCRIZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI COMPETENZA AL REGISTRO AEE
Il produttore di AEE può immettere sul mercato le apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza e previa iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE. L’adesione al Registro prevede la dichiarazione di adesione ad un sistema collettivo di gestione dei RAEE, perciò è necessario aderire prima al sistema collettivo e poi iscriversi al Registro. Una volta effettuata l’iscrizione al Registro, viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio.
3. COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE AEE IMMESSE SUL MERCATO NELL’ANNO PRECEDENTE
I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i seguenti dati:
a) Codice di identificazione nazionale del produttore.
b) Periodo di riferimento.
c) Categoria di AEE, nonché la tipologia specifica delle stesse.
d) Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso.
e) Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione.
f) La comunicazione va effettuata, esclusivamente via telematica, entro la scadenza del 30 aprile, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale.
4. IMMISSIONE SUL MERCATO DI AEE
Immissione sul mercato di AEE con apposito marchio di identificazione del produttore.
Il produttore deve apporre, sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato, un marchio. Il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. Il marchio deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale AEE. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Oltre al proprio marchio il produttore deve apporre all’AEE il simbolo del bidoncino barrato.
5. INFORMAZIONI AGLI UTILIZZATORI DI AEE
Il produttore di AEE deve fornire informazioni in ordine al corretto recupero e smaltimento dei RAEE (art.26 D.Lgs.46/2014):
1) l’obbligo di avviare il RAEE alla raccolta separata e di non inserirlo tra i rifiuti urbani;
2) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una nuova;
3) i potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute umana delle sostanze pericolose, contenute nelle apparecchiature stesse;
4) il significato del simbolo del contenitore della spazzatura barrato.
6. INFORMAZIONI AI CENTRI DI RACCOLTA
Entro un anno dall’immissione di una nuova apparecchiatura sul mercato, il produttore deve mettere a disposizione dei centri di reimpiego, trattamento e recupero le informazioni, in forma cartacea o elettronica, sui diversi tipi di componenti e materiali costituenti l’apparecchiatura, nonché il punto dove sono collocate le sostanze pericolose.
7. RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE
Ai sensi del nuovo art.178-bis del D.Lgs.152/06 il produttore deve fornire le seguenti informazioni: gestione dei rifiuti derivanti (RAEE); responsabilità finanziaria; obblighi di informazioni in termini di riutilizzabilità e riciclabilità del prodotto; progettazione rivolta alla riduzione degli impatti, alla diminuzione o eliminazione dei rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti; sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti all’uso multiplo, tecnicamente durevoli, adatti ad un recupero adeguato e sicuro e ad uno smaltimento compatibile con l’ambiente.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75