Con la recente Sentenza n.49693 del 30.10.2018 (Cassazione Penale, Sez. III) si porta all’attenzione un tema fin troppo trascurato che attiene la potenziale contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento e la loro qualificazione come reflui industriali.
Le acque meteoriche di dilavamento piazzali o aree cortilive sono infatti costituite dalle sole acque piovane che - cadendo al suolo - non subiscono alcuna contaminazione da sostanze o materiali inquinanti, in caso contrario esse devono essere qualificate come reflui industriali.
L'interessato – come si legge nella Sentenza richiamata - è stato condannato alla pena di cui all'art.137, comma 11, D.Lgs.152/06, per la violazione del divieto di scarico sul suolo previsto dall'art.103 D.Lgs.152/06. Nel ricorso alla Suprema Corte egli contestava che le acque reflue che erano state classificate come industriali fossero in realtà solo acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali. I giudici di legittimità hanno rilevato che da un precedente sopralluogo era stato accertato il deposito sul piazzale di rifiuti generati dal ciclo di lavorazione, costituiti da numerosi imballaggi in plastica, ossia rifiuti speciali non pericolosi, e bidoni in ferro contenenti lubrificante esausto, ossia rifiuti speciali pericolosi e ritenendo infondato il ricorso si sono espressi: le acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali, contaminate a causa dello stoccaggio abusivo sui piazzali dei suddetti rifiuti, privi di copertura ed esposti agli agenti atmosferici, finiscono per trasformarsi in acque reflue industriali e per riversare sul suolo i componenti inquinanti della produzione.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e per un sopralluogo al fine di verificare la situazione aziendale esistente e le eventuali criticità in materia ambientale.
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