A seguito dell'entrata in vigore della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, sono state apportate importanti modifiche all'articolo 65 del Decreto Legislativo n. 81/2008 riguardante l'utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei come ambienti di lavoro.
Si ricorda a proposito che secondo la normativa cogente, tali locali sono così definiti:
La nuova Legge stabilisce che il datore di lavoro debba effettuare una comunicazione tramite PEC direttamente all’Ispettorato Nazione del Lavoro territorialmente competente prima di utilizzare tali locali come luoghi di lavoro.
Le nuove disposizioni prevedono però che i locali sotterranei o semi-sotterranei possano essere utilizzati solo se non vi è emissione di agenti nocivi e se sono rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima previsti dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/08.
La Nota dell’INL prot. N. 811 del 29 Gennaio 2025 ha chiarito la documentazione che dovrà necessariamente essere allegata alla comunicazione in deroga per l’utilizzo di suddetti locali:
In caso non vengano rispettati i requisiti di sicurezza e salubrità previsti dall’Allegato IV, l’INL potrà vietare l’utilizzo del locale.
La nota specifica inoltre che la comunicazione deve essere presentata ogni volta che intervengono variazioni significative, come ad esempio la tipologia dell'attività lavorativa o modifiche strutturali dei locali.
Resta il divieto di presentazione della comunicazione quando l’attività lavorativa svolta comporta l’emissione di agenti nocivi, tra cui:
Le aziende che già utilizzano locali sotterranei o semi-sotterranei in caso di “particolari esigenze tecniche” sulla base della normativa previgente non dovranno presentare alcuna comunicazione se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi. Tuttavia, le istanze di deroga presentate prima dell’entrata in vigore della Legge 203/2024 rimangono di competenza delle ASL, che continueranno a gestirle secondo la normativa vigente al momento della richiesta.
In ogni caso dovranno essere garantite all’interno di tali locali le condizioni di sicurezza previste dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 e dovrà essere valutato il livello di concentrazione del gas radon come stabilito dal D.Lgs. 101/2020.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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