Il 31/08/2022 è terminata la fase dello smart working emergenziale, ovvero la possibilità di ricorrere al lavoro agile senza l’accordo individuale previsto dall’art. 19 e 21 della L. n. 81/2017 e con la sola comunicazione semplificata da effettuare al Ministero del Lavoro.
A decorrere dal 1° settembre 2022, la possibilità di avvalersi della modalità organizzativa del lavoro agile sarà possibile solo in presenza dell’accordo individuale stipulato tra le parti a cui dovrà seguire, entro il 1° novembre prossimo, la comunicazione telematica individuale o massiva da effettuarsi secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro n. 149 dello scorso 26 agosto 2022.
L’accordo individuale stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore deve figurare obbligatoriamente in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa della prova e deve disciplinare l’esecuzione della prestazione lavorativa quando questa viene svolta all’esterno dei locali aziendali.
Anche per chi lavora in smartworking sarà necessario valutare gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza.
Il Datore di lavoro è tenuto a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali, i rischi specifici e le misure di primo soccorso e antincendio connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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