08 Ottobre 2024
REVISIONE ALLA DIRETTIVA CANCEROGENI (DIRETTIVA 2022/431): IN GAZZETTA IL DECRETO DI ADEGUAMENTO E MODIFICA DEL TESTO UNICO DI SICUREZZA (D.LGS. 135/2024)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n.226 del 26 settembre, il Decreto Legislativo 135/2024.
Tale provvedimento, recependo la Direttiva (UE) 2022/43 in materia di agenti e sostanze tossiche sul lavoro, revisiona e aggiorna la Direttiva Cancerogeni (2004/37/CE) e modifica ben 22 articoli del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Il D.Lgs. 135/2024 è volto ad assicurare i seguenti aspetti:
- L’introduzione di riferimenti, definizioni e dei valori limite di esposizione per le “sostanze tossiche per la riproduzione”, in conformità al Piano Europeo di lotta contro il Cancro del febbraio 2021;
- La previsione di nuovi obblighi specifici per il datore di lavoro, anche in materia di formazione e informazione;
- L’aggiornamento dell’attuale sistema di sorveglianza sanitaria alle nuove disposizioni della Direttiva (UE) 2022/43.
Inoltre, tra gli Allegati del TU 81/08 è stato inserito un nuovo Allegato XLII-BIS inerente al Piombo e composti ionici e vengono sostituti completamente:
- Allegato XXXVIII, riportante la tabella con i valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo I;
- Allegato XLII, riportante la tabella con i valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo II.
Le nuove norme entreranno in vigore in vigore il 11 Ottobre 2024.
Principali novità introdotte dal Decreto Legislativo 135/2024
Tra le novità, in riferimento all’introduzione dell’esposizione dei lavoratori a sostante tossiche per la riproduzione umana, si evidenziano in dettaglio:
- Art. 1: Esclude la possibilità di deroga all’obbligo di redigere un documento unico di valutazione dei rischi per i datori di lavoro che commissionano appalti o lavori nella propria azienda.
- Art. 2: Esclude la possibilità di redigere la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate per i datori di lavoro con numero di dipendenti non superiore a 50, nel caso in cui in azienda sia presente l’esposizione ad agenti tossici per la riproduzione.
- Art. 3: Introduce nuove sanzioni penali a carico del datore di lavoro per la mancata valutazione dei rischi.
- Art. 4: Soppressione di una dicitura per definizione inerente all’esposizione ad agenti chimici pericolosi.
- Art. 5: È stato eliminato il riferimento all’Allegato XXXIX.
- Art. 6: La sorveglianza sanitaria viene effettuata anche per le sostanze tossiche per la riproduzione o con effetti sull’allattamento, oltre che per gli agenti tossici, cancerogeni o mutageni già previsti dalla normativa.
- Art. 7: Inserisce la proposta dell’INAIL nella procedura per la determinazione dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici.
- Art. 8: Le norme applicate a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, sono estese anche per l’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
- Art. 9: Reca la nozione di sostanze tossiche per la riproduzione umana, definendo tali sostanze o miscele secondo i criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B.
- Art. 10: Le norme inerenti all’eliminazione o riduzione degli agenti cancerogeni e mutageni valgono anche per le sostanze tossiche per la riproduzione.
- Art. 11: Introduce una valutazione dedicata anche per gli agenti tossici per la riproduzione umana, oltre a quella prevista per i cancerogeni/mutageni.
- Art. 12: Nelle varie operazioni lavorative, vengono applicati metodi organizzativi e procedure di lavoro adeguati all’impiego sia per gli agenti cancerogeni, mutageni sia per le sostanze tossiche per la riproduzione.
- Art. 13: Le norme di informazione e formazione per i lavoratori esposti a agenti cancerogeni o mutageni si applicano anche a quelli esposti a sostanze tossiche per la riproduzione.
- Art. 14: Le norme riguardanti gli obblighi del datore di lavoro e le misure da seguire in caso di eventi imprevisti o incidenti sono estese anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.
- Art. 15: In caso di operazioni lavorative particolari, per le quali è prevedibile un’esposizione rilevante dei lavoratori ad agenti cancerogeni/mutageni o tossici per la riproduzione, si prevede l’adozione di misure specifiche da parte del datore di lavoro.
- Art. 16: Modifica della dicitura dell’Art. 242 D.Lgs. 81/08. Dopo le parole “a tale esposizione”, sono state inserite le seguenti: “o si constati che un valore limite biologico è superato”.
- Art. 17: Estende le norme sul registro di esposizione e sulle cartelle sanitarie dei lavoratori alle sostanze tossiche per la riproduzione.
- Art. 18: Amplia la disciplina sul monitoraggio dell'INAIL riguardo all'esposizione a agenti cancerogeni, includendo nel registro anche i casi di neoplasie di sospetta origine professionale.
- Art. 19: Inerente agli adeguamenti normativi: il comma 1 dell’art. 245 del D.Lgs. 81/08 è abrogato.
- Art. 20: La rubrica del Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 è sostituita con la seguente dicitura “Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione”.
- Art. 21: Modifiche degli Allegati 3B, XXXVIII, XXXIX e XLLII del D.Lgs. 81/08. Nello specifico l’Allegato XXXIX è stato abrogato.
- Art. 22: Dall’attuazione del D.Lgs. 135/2024 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
LINK AL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg
Referenti
Tecnici sicurezza: info@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23