Si ricorda che il 16 ottobre 2017 era entrata in vigore la Deliberazione n.6 del 30/05/2017 del Comitato Nazionale recante “Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n.120 del 03/06/2014”, con cui il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali aveva definito i requisiti richiesti al Responsabile tecnico che prevedeva che anche il Legale Rappresentante, nominato Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti, dovesse, entro il 16 ottobre 2023, provvedere a superare una verifica di idoneità del suo ruolo presso le Camere di Commercio.
Con la Delibera n.7 del 16/11/2022 e la Circolare n.9 del 21/11/2022 viene modificato quanto sopra normato cambiando i requisiti per la dispensa dalla verifica di idoneità del Legale Rappresentante e Responsabile Tecnico dell'impresa.
Il comma 5 dell’articolo 2 della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 viene così sostituito:
“È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.”
Dopo il comma 5 viene aggiunto il comma 5-bis:
“Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità di cui all’art.2, comma 4 della presente deliberazione entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.”
Dopo il comma 5-bis viene aggiunto il comma 5-ter:
“Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato A, corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’allegato B.”; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato C ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato D.”
Con la Circolare n.9 del 21/11/2022 si aggiunge che:
“Il responsabile tecnico … è dispensato dall’obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l’attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d’iscrizione”.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari – montanari.e@rivisrl.it
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