Si ricorda che il 16 ottobre 2017 è entrata in vigore la Deliberazione n.6 del 30/05/2017 del Comitato Nazionale recante “Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n.120 del 03/06/2014”, con cui il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha definito i requisiti richiesti al Responsabile tecnico.
I requisiti richiesti favoriscono l’accesso all’attività nelle classi più basse sulla base della verifica di cui all’art.13 del DM n.120 del 03/06/2014 ed associano - al fine di assicurare un più elevato livello di tutela ambientale - la valorizzazione dell’esperienza maturata per l’accesso all’attività nelle classi più alte.
La verifica d’idoneità iniziale, a seguito delle modifiche introdotte dalla deliberazione n.3/2019 entrata in vigore il 19/07/2019, si compone di un modulo obbligatorio comune per tutte le categorie; uno, o al massimo due, moduli specialistici per la categoria d’interesse. L'idoneità ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica.
Una volta ottenuta l'idoneità iniziale, il candidato può sostenere le verifiche per gli ulteriori moduli di specializzazione (per un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica), senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, e la validità è di 5 anni dal loro superamento.
La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità e decorre dalla scadenza del precedente quinquennio. Se allo scadere dei 5 anni non si supera la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, si perde l'idoneità anche per i moduli di specializzazione ancora in corso di validità.
È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.
Viene altresì specificato che i responsabili tecnici delle imprese e degli enti già iscritti alla data di entrata in vigore della Deliberazione n.6 del 30/05/2017 potranno continuare a svolgere la loro attività in regime transitorio per cinque anni quindi sino al 16 ottobre 2023 (invece che al 16 ottobre 2022, termine prorogato successivamente con Deliberazione n.9 del 28 luglio 2021) e dovranno sostenere la verifica di aggiornamento entro questa ultima data.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
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