Si ricorda che le imprese che svolgono direttamente con le proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto, regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Cat.10) hanno l’obbligo di inviare la relazione annuale (ex art.9 L.257/92) sull’attività svolta nel corso dell’anno, tramite sistema informativo SIRSA per la Regione Emilia Romagna (www.progettosirsa.it) oppure esclusivamente tramite l’applicativo Ge.M.A(https://www.previmpresa.servizirl.it/gema/guest/Home.do) per la Regione Lombardia.
La relazione annuale amianto deve essere trasmessa on-line entro il 28 febbraio di ogni anno.
Sono escluse dall’obbligo di redazione e invio di relazione annuale amianto le imprese committenti che hanno affidato a ditte terze autorizzate l’attività di bonifica amianto tramite rimozione con smaltimento, incapsulamento, sovracopertura.
L’inosservanza dell’obbligo di invio della relazione annuale amianto nei termini indicati è punita con la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 euro (articolo 15, comma 4, Legge n.257/1992).
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Erika Montanari – montanari.e@rivisrl.it
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