15 Marzo 2023
REGOLAMENTO EOW RIFIUTI INERTI: DEFINITIVA LA PROROGA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI AL 4 MAGGIO 2024

Si ricorda che in G.U. N.246 del 20 ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto n.152 del 27 settembre 2022 recante: “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”, in vigore dal 4 novembre 2022.
Il decreto stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06.
Le condizioni specifiche riportate nel regolamento per la produzione di “aggregato recuperato” sono:
- il rispetto dei criteri di cui all’Allegato 1 è attestato dal produttore di EoW (denominato “aggregato recuperato”) tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 del regolamento e inviata all’Autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
- Il produttore di “aggregato recuperato” conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
- Ai fini della sussistenza dei criteri di cui all’Allegato 1 del regolamento (che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto), il produttore di “aggregato recuperato” conserva per cinque anni presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
- Il produttore di “aggregato recuperato” applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.
- Il manuale della qualità del sistema di gestione della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.
Con la conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n.198 (cosiddetto “Milleproroghe”) da parte della Legge 24 febbraio 2023, n.14 (.G.U. del 27/02/2023, n.49) con l’art.11, comma 8-undecies viene prorogata di sei mesi quindi al 4 novembre 2023 la revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti e di conseguenza i termini per la comunicazione del produttore all’autorità competente dell’aggiornamento della comunicazione o dell’autorizzazione concessa, che slitta al 4 maggio 2024.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e per formulare offerte per la presentazione dell’istanza di aggiornamento e per la redazione del sistema di gestione della qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23