24 Agosto 2022
REGOLAMENTO EOW INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

A tutti i Sigg. Clienti
Si segnala che il 15 luglio 2022, il Ministro della transizione ecologica ha firmato il Decreto MITE n.278 del 15 Luglio 2022 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”.
Il decreto stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06.
I suddetti rifiuti cessano di essere qualificati come tali e diventano “aggregato recuperato” se lo stesso è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 ed è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2 del Regolamento.
Le condizioni specifiche riportate nel regolamento per la produzione di “aggregato recuperato” sono:
- il rispetto dei criteri di cui all’Allegato 1 è attestato dal produttore di EoW (denominato “aggregato recuperato”) tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 del regolamento e inviata all’Autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
- Il produttore di “aggregato recuperato” conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
- Ai fini della sussistenza dei criteri di cui all’Allegato 1 del regolamento (che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto), il produttore di “aggregato recuperato” conserva per cinque anni presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
- Il produttore di “aggregato recuperato” applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.
- Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.
In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Si attende quindi di leggere la versione definitiva del regolamento nonché l’entrata in vigore dello stesso, che avverrà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23