PIANO GESTIONE EMERGENZE:
Dal 4 ottobre 2022 il datore di lavoro dovrà adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i nuovi criteri indicati negli allegati I e II del D.M. 02/09/2021.
Il Piano di Gestione delle Emergenze, in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza, deve essere predisposto nei seguenti casi:
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Tali misure dovranno essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.
I requisiti minimi che deve presentare il Piano di Gestione delle Emergenze redatto secondo D.M. 02/09/2021 sono:
Dall’entrata in vigore del D.M. 02/09/2021 il Piano di Gestione delle Emergenze (PGE) deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati, oltre ai presidi antincendio, alle caratteristiche distributive del luogo e all’ubicazione di allarmi, centrale di controllo, interruttore generale dell’energia elettrica e valvole idriche e del gas, anche:
Il PGE deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.
CONTROLLI ANTINCENDIO:
Dal 25 settembre 2022, con l’entrata in vigore del D.M. 1/09/2021, è necessario eseguire e registrare gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti antincendio secondo i criteri indicati nell’allegato I che costituisce parte integrante dello stesso decreto.
Il datore di lavoro deve quindi predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Oltre all’attività di controllo periodico e manutenzione, è necessaria una sorveglianza regolare da parte dei lavoratori normalmente presenti sul luogo di lavoro e adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
La manutenzione e il controllo periodico degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati. Riguardo quest’ultimo punto, con il D.M. 15/09/2022 sono state modificate le disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1/09/2021 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori, che così posticipano la loro entrata in vigore a decorrere dal 25/09/2023.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Ufficio Sicurezza - info@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23