A tutti i Sigg. Clienti
Si segnala che con la pubblicazione del Decreto 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti” (in G.U. n.187 dell’11 agosto 2022) dal 9 novembre 2022 entrano in vigore le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
Le norme tecniche, riportate all’allegato 1 del decreto si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 mq; esse si applicano sia agli impianti di nuova realizzazione sia a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (si veda art.5 del decreto).
L’art.3 del Decreto relativo al coordinamento con le norme esistenti, precisa che le nuove norme tecniche si applicano in combinazione con le sezioni citate dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.
L’art.5 del Decreto, relativo alle disposizioni transitorie e finali precisa che, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività di stoccaggio rifiuti esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all’allegato 1 entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
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