Si comunica che lo scorso 27 dicembre 2017 è stata approvata la Legge n.205, Legge di Bilancio 2018, in vigore dal 1° gennaio 2018 che modifica il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006) introducendo le seguenti novità:
• proroga dell’operatività SISTRI per l’anno 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018;
• il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilirà con proprio decreto di natura non regolamentare le procedure per il recupero dei contributi SISTRI dovuti e non versati, e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti. In caso di regolarizzazione autonoma dei soggetti obbligati verranno estinte le sanzioni e non saranno applicati interessi di mora. Si consiglia pertanto di regolarizzare la propria posizione in merito ai contributi pregressi dovuti e non versati;
• è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto rifiuti anche mediante posta elettronica certificata;
• in attesa dell’emanazione di un decreto del Ministero dell’Ambiente, si anticipa che sarà consentita la tenuta in formato elettronico dei registri di carico / scarico e formulari rifiuti.
In merito al SISTRI si ribadisce che:
• fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato si continuerà ad applicare il regime transitorio (cd. “doppio binario”). Resta pertanto obbligatorio il tradizionale tracciamento “cartaceo” dei rifiuti (con registri di carico e scarico, e formulari) con applicabilità delle sanzioni previste da quest’ultimo;
• le sanzioni per il mancato utilizzo del sistema SISTRI restano sospese fino alla data di piena operatività del sistema;
• rimangono efficaci le sanzioni relative alla omessa iscrizione al SISTRI ed al mancato pagamento del relativo contributo annuale, ridotte al 50% fino alla data di subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato.
Si ricorda che i soggetti obbligati al SISTRI sono:
• le Aziende produttrici di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti;
• i trasportatori di rifiuti pericolosi;
• i gestori di rifiuti pericolosi.
Si consiglia di verificare la propria posizione al fine di valutare l’opportunità di cancellarsi, qualora l’Azienda non intenda aderire volontariamente al sistema e se non rientra tra i soggetti obbligati, come sopra elencati. Si precisa che la cancellazione dal sistema SISTRI non esonera l’Azienda dall’obbligo del pagamento di tutti i contributi annui pregressi qualora dovuti.
Il contributo annuale SISTRI per il prossimo anno andrà versato entro il termine ordinario del 30 aprile 2018 (art.7 del D.M. 30 marzo 2016, n.78), salvo sospensioni o proroghe. Tale disposizione si applica anche agli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI anche qualora, nel medesimo anno solare, optino per la cancellazione.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e per verificare la vostra posizione in merito.
Per ogni informazione:
Referenti:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Ing. Sara Mahanna - mahanna.s@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23