A tutti i Sigg. Clienti
Si segnala che in data 29 settembre 2022 è stato pubblicato sul sito della Commissione Europea - TRIS lo schema di decreto R.E.N.T.RI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti), ovvero “Schema di regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.152”.
Lo schema di decreto è redatto ai sensi del comma 1 dell’articolo 188 bis del D.Lgs. 152/2006, che prevede che il sistema di tracciabilità dei rifiuti si componga delle procedure e degli strumenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del TUA integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
A tale scopo vengono introdotti:
I modelli previsti negli allegati al decreto entreranno in vigore come definito all’art.13, ovvero entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
I soggetti obbligati all’iscrizione sono riportati all’art.12 del decreto e per una parte di essi la norma rimanda al D.Lgs. 152/2006 che è in corso di riscrittura (a seguito delle modifiche che verranno apportate al D.Lgs.116/2020): si dovrà quindi attendere la versione definitiva del TUA per avere un quadro completo dei soggetti obbligati.
Le tempistiche di iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti obbligati sono scaglionate, come definito all’art.13 del decreto sulla base del numero di dipendenti e della tipologia di rifiuti prodotti (pericolosi o non pericolosi).
All’Allegato III del decreto vengono definiti gli importi dei diritti di segreteria, del contributo annuale del I° anno e degli anni a seguire in rapporto al numero di dipendenti e alla tipologia di rifiuti prodotti degli enti o imprese obbligate all’iscrizione.
Come dichiarato sul sito della Commissione Europea il regolamento è stato predisposto con l’intento di definire un nuovo paradigma in tema di tracciabilità impostato sulla coesistenza e coniugazione di adempimenti vigenti in modalità cartacea con nuove disposizioni in versione digitale degli stessi, al fine di rendere funzionale la trasmissione ed acquisizione dei dati ambientali relativi al ciclo ed alla gestione dei rifiuti.
A partire dalla data di pubblicazione sul sito della CE decorrono i 90 gg del periodo sospensivo (che termina il 30 dicembre 2022) entro i quali la CE o altri Stati membri possono esprimere un parere circostanziato sullo schema di decreto legislativo italiano.
In questi tre mesi, lo Stato italiano non può dar seguito al decreto: decorso tale termine, se la Commissione Europea non chiederà maggiori approfondimenti, verrà dato il nulla osta a procedere.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari – montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23