Il D.M. 02 settembre 2021, n. 237, entrato in vigore il 04/10/2022, è il nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, che sostituisce il precedente D.M. 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro.
Tra le novità introdotte, la frequenza dei corsi di aggiornamento ha ora cadenza quinquennale e non più triennale. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, all’entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima formazione / aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento da concludersi entro il 04/10/2023.
Cambia inoltre la classificazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, adottando un approccio a 3 livelli di prestazione, in funzione dell’obiettivo da garantire:
È stata inoltre introdotta la formazione pratica anche per i corsi di livello 1 (ex rischio basso), limitatamente alla conoscenza e all’uso degli estintori portatili.
L’intervento pratico prevederà una fase di introduzione alle attrezzature e una successiva fase pratica. Le prove con idranti, previste nei livelli 2 e 3, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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