A tutti i Sigg. Clienti
Si ricorda che per una corretta gestione dei residui di produzione come SOTTOPRODOTTI, è necessario predisporre una adeguata documentazione attestante i requisiti e le condizioni richieste per escludere che il residuo di produzione sia soggetto all’applicazione della normativa sui rifiuti, come normato dal DM 264/2016.
Secondo l’art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 (sottoprodotto) infatti:
“E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), la sostanza o l’oggetto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
Pertanto, è onere del produttore verificare e dimostrare la conformità ai sopra citati 4 punti, i quali devono sussistere contemporaneamente perché il residuo di produzione possa essere gestito come sottoprodotto e non come rifiuto.
È lasciata al produttore la possibilità di scegliere la tipologia degli strumenti di prova, che dimostrino la conformità del sottoprodotto.
La non corretta gestione dei sottoprodotti porta a classificare i residui di produzione come rifiuti.
Le sanzioni previste sono pertanto riconducibili a quelle della non corretta gestione dei rifiuti e in particolare alla gestione di rifiuti in assenza di documenti della tracciabilità, come previsto dall’art.258 D.lgs 152/2006.
Lo Studio Rivi offre consulenza e supporto nella redazione della documentazione in ottemperanza alle linee guida e agli strumenti contenuti nel DM 264/2016 e nella Circolare del Ministero Dell’Ambiente 30/05/2017, in particolare per:
Lo studio è inoltre a disposizione per effettuare sopralluoghi presso le sedi dei propri clienti al fine di verificare gli adempimenti ambientali cui sono soggetti, la corretta gestione dei sottoprodotti e della documentazione ambientale in conformità con l’art.184-bis D.Lgs. 152/2006 e con il DM 264/2016.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referenti:
Dott.ssa Erika Pasquali - pasquali.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23