Si informa che il Decreto Legislativo n.102/2020 - entrato in vigore il 28 agosto 2020 - introduce nuovi obblighi a carico dei gestori degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Sono soggette a restrizione, limitazione e successiva sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, tutte le sostanze utilizzate nei cicli che danno origine a emissioni così classificate:
Solo nel caso in cui siano utilizzate le sostanze sovraesposte, il gestore dovrà seguire uno dei seguenti iter in base alla propria autorizzazione:
AUTORIZZAZIONE VIA GENERALE (AVG) Art.272 DLgs 152/06 esistenti al 28/08/2020
Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile sostituire il/i prodotto/i contenenti le sostanze sopra indicate, il gestore dello stabilimento in esercizio dovrà presentare entro il 28/08/2023 una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 (AUA).
AUTORIZZAZIONE VIA GENERALE (AVG) Art.272 DLgs 152/06 nuove presentate dopo il 28/08/2020 (comprese le modifiche ed i rinnovi)
Il gestore di stabilimento NON potrà utilizzare le sostanze e/o miscele classificate come Cancerogene, Tossiche per la riproduzione o Mutagene e quelle classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.
In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele il gestore entro 3 anni dovrà presentare Domanda Ordinaria (art.269) oppure Comunicare la sostituzione della sostanza /miscela con una alternativa non classificata come Cancerogena, Tossica per la riproduzione o Mutagena e/o estremamente preoccupante dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.
Invitiamo tutti i Sigg. Clienti a verificare che le sostanze usate nei cicli produttivi, da cui originano le emissioni, NON siano soggette al divieto e, che queste non abbiano subito una modifica alla loro classificazione. Consigliamo inoltre di richiedere ai propri fornitori le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti utilizzati e procedere poi con una verifica delle stesse.
In caso di mancato adeguamento sono previste sanzioni amministrative da un minimo di 1.000,00 € ad un massimo di 10.000,00 € e l’arresto da due mesi a due anni.
Lo Studio RIVI resta a disposizione delle Aziende per i seguenti servizi:
Si consigliano le aziende di provvedere tempestivamente alle verifiche suddette al fine di non incorrere in sanzioni.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Dott.ssa Erika Pasquali - pasquali.e@rivisrl.it
Dott.ssa Giulia Fornaciari- fornaciari.g@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23