14 Gennaio 2025
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO: LA LEGGE DEL 13 DICEMBRE 2024 N. 203 MODIFICA IL D. LGS. 9 APRILE 2008, N.81 SU SORVEGLIANZA SANITARI E MEDICI COMPETENTI

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.303 del 28 dicembre 2024 la nuova Legge 13/12/2024 n.203 che modifica alcuni articoli del Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) in ambito sorveglianza sanitaria e medici competenti.
Le principali novità fanno riferimento ai seguenti articoli:
- Articolo 38 del TU: dopo il comma 4 è aggiunto il comma 4-bis “Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4”;
- Articolo 41del TU:
- al comma 2 alla lettera a) è stata aggiunta anche la visita in fase preassuntiva; la lettera e-bis) è stata abrogata; la lettera e-ter) è stata modificata con: visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica,
- il comma 2-bis) è sostituito dal seguente: Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.
- comma 4-bis): entro il 31 dicembre 2024, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza;
- al comma 9 le parole “all’organo di vigilanza” sono sostituita da “all’azienda sanitaria locale”.
- Articolo 65del TU:
- il comma 2 è sostituito dal seguente: In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima;
- il comma 3 è sostituito dal seguente: il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.
Link al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/12/28/24G00218/sg
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