Si ricorda che per le imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti in regime semplificato (ai sensi dell’art.216 del D.Lgs.152/06) è necessario versare il diritto annuale d’iscrizione (per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di competenza) entro il 30 aprile di ogni anno, come determinato dal D.M. n.350 del 21/07/1998.
L’entità della somma da versare è stabilita in relazione alle quantità complessive dei rifiuti “trattabili” annualmente (in base a quanto iscritto al Registro provinciale al momento della comunicazione), come da tabella seguente.
Si tenga inoltre presente che per impianti ove si svolgano più attività (ad es. R3 e R5) le relative quantità vanno sommate per ottenere la Classe tabellare effettiva.
Classe di attività | Quantità annua di rifiuti | Importo versamento |
---|---|---|
Classe 1 | Superiore o uguali a 200.000 t | € 774,69 |
Classe 2 | Superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t | € 490,64 |
Classe 3 | Superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t | € 387,34 |
Classe 4 | Superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t | € 258,23 |
Classe 5 | Superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t | € 103,29 |
Classe 6 | Inferiore a 3.000 t | € 51,65 |
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