A decorrere dal 01 Gennaio 2023 non sono più in vigore le seguenti misure in tema di Covid-19:
Il datore di lavoro può volontariamente decidere di continuare ad applicare e/o raccomandare l’adozione di alcune misure di precauzione anticontagio (es. pulizia e disinfezione delle attrezzature/superfici di frequente contatto, disinfezione delle mani, uso di mascherine, ecc.) per lavoratori e/o i clienti.
Per le attività in cui il Covid-19 è rischio specifico, figurando ormai il SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici del Gruppo 3, va gestito come tale nella valutazione dei rischi e nel relativo DVR.
L’elenco delle attività che possono comportare la presenza di agenti biologici è consultabile al seguente link.
E' stato invece prorogato, con l'ordinanza del Ministero della Salute del 29 Dicembre 2022, l'obbligo di utilizzo della mascherina (sia chirurgica che FFP2) da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio - sanitario e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani e comunque le strutture residenziali di cui all'Art. 44 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sarà compito dei responsabili delle strutture sopra elencate verificare il rispetto di tali disposizioni, in vigore fino al 30 Aprile 2023.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Valentina Bertani - bertani.v@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23