Si informa che il 31/12/2022 termina il periodo di deroga (introdotto dall’ADR 2019 e confermato con ADR 2021) per la nomina del CONSULENTE ADR per le ditte la cui attività comprende la spedizione di merci pericolose soggette a normativa ADR su strada.
Tale obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti (detto anche consulente ADR), in funzione della definizione di SPEDITORE, si applica alle seguenti figure:
Sanzioni: è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 36.000 Euro (si sensi dell’art.12, c.1 del D.lgs. 35/2010) per la violazione dell’obbligo di nomina del consulente ADR.
Invitiamo tutti i Sigg. Clienti a verificare la propria posizione in merito a quanto sopra riportato, ovvero a verificare se l’impresa si configura nella figura di speditore di merci/ rifiuti pericolosi ai fini dell’ADR.
Lo Studio resta a disposizione per verificare l’applicabilità di quanto sopra riportato alla Vostra impresa e per procedere con l’eventuale nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti (consulente ADR).
Referenti:
Ing. Sara Carboni - carboni.s@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23