Si informa che il 20/09/2023 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale N.202, il Decreto 7 Agosto 2023 “REGOLAMENTAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DAL PARAGRAFO 1.8.3.2. DELL’ADR”, che abroga il precedente Decreto 4/07/2020.
Con tale Decreto la figura dello Speditore è stata inserita tra i soggetti che possono usufruire dell’esenzione, ovvero Trasportatore, Destinatario, Riempitore, Imballatore, Caricatore e Scaricatore, inoltre sono stati modificati i criteri con cui vengono valutati i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR, che sono riportati di seguito.
Nel caso si tratti di TRASPORTI IN COLLI, per poter essere esenti da nomina devono verificarsi tutte le 3 condizioni sottostanti:
Nel caso si tratti di TRASPORTI ALLA RINFUSA O IN CISTERNA, per poter essere esenti da nomina devono verificarsi tutte le 4 condizioni sottostanti:
In conclusione, le condizioni indicate nel nuovo Decreto del 7/08/2023, che permettono l’esenzione dalla nomina del consulente, risultano più stringenti rispetto al passato e, oltre a quanto sopra indicato, prevedono il rispetto di tutte le altre disposizioni ADR per ogni trasporto/spedizione e l’obbligo di formazione ADR del personale con relativa registrazione di avvenuta formazione, conservata anche questa per minimo 5 anni.
Lo Studio resta a disposizione per verificare l’applicabilità alla Vostra impresa di quanto sopra riportato.
Referente:
Ing. Sara Carboni - carboni.s@rivisrl.it
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