Il D.M. 03/09/2021, entrato in vigore il 29/10/2022, stabilisce i criteri generali per individuare le misure atte ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali d’esercizio nei luoghi di lavoro.
La valutazione dei rischi d’incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio devono costituire parte specifica del documento di valutazione dei rischi che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Per i luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono definiti dall'Allegato I del suddetto decreto. In alternativa, su base volontaria, ai suddetti luoghi è comunque applicabile il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015 s.m.i.).
Vengono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli nei quali sono svolte attività non soggette ai controlli dei VV.F., cioè non comprese nell’Allegato I di cui al D.P.R. 151/11 e non dotate di specifica regola tecnica verticale ed aventi inoltre tutti i seguenti requisiti:
Per i luoghi di lavoro che non hanno un basso rischio d’incendio e che non hanno regole tecniche di prevenzione incendi applicabili, il D.M. 03/09/2021 stabilisce che i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel Codice di Prevenzione Incendi.
Per i luoghi di lavoro esistenti al 29/10/2022, l’adeguamento alle disposizioni di cui al D.M. 03/09/2021 è attuato nei casi previsti da D.Lgs. 81/08, art. 29, comma 3, cioè solamente in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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