A partire dal 1 luglio 2017, diventa obbligatoria a livello europeo l’applicazione dell’Accordo ADR 2017 inerente il trasporto delle merci pericolose su strada (ivi compresi i rifiuti considerati pericolosi ai sensi dell’ADR). Numerose sono le novità apportate dalla nuova edizione alla precedente del 2015, tra le quali si evidenziano le più salienti:
l’introduzione del nuovo marchio riguardante i colli contenenti pile al litio ONU 3090, 3091, 3480 e 3481 preparati secondo la disposizione DS 188 e del nuovo modello di etichetta 9 A per i restanti colli contenenti i medesimi numeri ONU, di cui al capitolo 5.2 ADR;
nuovo formato di istruzioni scritte, nel quale è stato incluso anche il nuovo modello di etichetta sopra richiamato (ADR 5.4);
obbligo del trasportatore, non più dello speditore, di assicurarsi che le istruzioni scritte siano correttamente comprensibili ed applicabili da ogni membro dell’equipaggio, di cui all’ADR 1.4.2;
Si riportano, inoltre, ulteriori modifiche ed aggiornamenti:
modifica nell’esenzione per il trasporto di gas in serbatoi o bombole e per il trasporto di combustibili liquidi (ADR 1.1.3);
introduzione e modifica di nuove definizioni, quali quelle di marchio, oggetto, placca-etichetta, carico, scarico, durata di vita, tempo di tenuta (ADR 1.2);
modifica della classificazione di una materia nominativamente elencata previa approvazione dell’autorità competente (ADR 2.1) e diverse disposizioni particolari per le singole classi, quali l’introduzione di nuove rubriche per la classificazione di materie polimerizzanti e le disposizioni per il trasporto di animali vivi non intenzionalmente o naturalmente infetti (ADR 2.2);
introduzione di nuove disposizioni speciali per il trasporto di determinate sostanze (ADR 3.3), quali le condizioni per il trasporto delle pile al litio e la nuova dicitura per il trasporto di imballaggi vuoti non ripuliti da apporre sul documento di trasporto;
nuove disposizioni per l’utilizzo di imballaggi (ADR 4.1) e cisterne (ADR 4.3) nonché per la loro costruzione (ADR 6.8);
modifiche nei parametri per la costruzione dei veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose (ADR 9.3).
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referenti:
Ing. Anna Severi - severi.a@rivisrl.it
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