Si ricorda che lo scorso 1° febbraio 2017 Consip aveva individuato il nuovo gestore SISTRI, aggiudicando la procedura ristretta per l'affidamento del servizio, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) capitanato da AlmavivA S.p.A. e completato da Telecom Italia S.p.A. e Agriconsulting S.p.A., dopo l’annullamento della gara del 2016. Tale aggiudicazione era stata impugnata da un altro RTI davanti al TAR Lazio, che con propria Ordinanza del 3 luglio 2017 n.7610 aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio fissando al 24 gennaio 2018 l’udienza pubblica di merito. Ciò comporta quindi che gli operatori dovranno attendersi un ulteriore rinvio dell’operatività SISTRI all’anno 2018, come confermato anche dal Ministro dell’Ambiente nell’ambito di una interrogazione parlamentare.
Nell’attesa di questa ulteriore proroga, che dovrebbe arrivare entro fine anno, si ricorda che:
• fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato si continuerà presumibilmente ad applicare il regime transitorio (cd. “doppio binario”) in base al quale i soggetti obbligati al SISTRI dovranno continuare ad effettuare il tradizionale tracciamento “cartaceo” dei rifiuti (con registri di carico e scarico, e formulari) con la parallela applicabilità delle sanzioni previste da quest’ultimo;
• le sanzioni per il mancato utilizzo del sistema SISTRI saranno sospese fino alla data di subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario;
• rimarranno efficaci le sanzioni relative alla omessa iscrizione al SISTRI ed al mancato pagamento del relativo contributo annuale, ridotte al 50% fino alla data di subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato.
Si ricorda che i soggetti obbligati al SISTRI sono:
• le Aziende produttrici di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti;
• i trasportatori di rifiuti pericolosi;
• i gestori di rifiuti pericolosi.
Si consiglia di verificare la propria posizione al fine di valutare l’opportunità di cancellarsi, se l’Azienda non intende aderire volontariamente al sistema e se non rientra tra i soggetti obbligati, come sopra elencati.
Si precisa che la cancellazione dal sistema SISTRI non esonera l’Azienda dall’obbligo del pagamento di tutti i contributi annuali pregressi qualora dovuti. In caso di contributi mancanti, di movimentazioni rifiuti non concluse, di pratiche di modifica inserite in gestione Azienda o di mancato aggiornamento del dispositivo USB la cancellazione, non sarà possibile se non “sanando” tali situazioni.
Il contributo annuale SISTRI per il prossimo anno andrà versato entro il termine ordinario del 30 aprile 2018 (art.7 del D.M. 30 marzo 2016, n.78), salvo sospensioni o proroghe. Tale disposizione si applica anche agli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI anche qualora, nel medesimo anno solare, optino per la cancellazione.**
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e per verificare la vostra posizione in merito.
Per ogni informazione:
Referenti:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Ing. Sara Mahanna - mahanna.s@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
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