In data 22 Marzo 2021 (G.U. n.70) e con entrata vigore dal 23 Marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 22 Marzo 2021, n.41 (cd. “Decreto sostegni”). Il provvedimento, oltre a misure di sostegno economico, ha fissato al 31 maggio 2021 il termine entro il quale l’azienda deve informare il Comune (o il Gestore del servizio nel caso di tariffa corrispettiva), di voler fare ricorso al mercato o di avvalersi del servizio pubblico di raccolta e trasporto rifiuti.
Pertanto si riepilogano le principali modifiche apportate dalle norme, in materia di gestione dei rifiuti urbani:
le utenze non domestiche rientranti nell’allegato L-quinquies del D.Lgs 152/2006 possono conferire al servizio pubblico solo i rifiuti urbani dell’allegato L-quater del D.Lgs 152/2006, senza limiti quantitativi se non quelli dettati dalla capacità ricettiva del servizio e con le modalità previste dallo stesso (Porta a Porta, Centri di Raccolta, cassonetti ove presenti, etc.);
le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (art.238, comma 10 D.Lgs.152/06);
le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale (art.238, comma 10 D.Lgs.152/06);
le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico, devono comunicarlo al comune e all’affidatario del servizio pubblico dell’ambito gestionale di riferimento. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti (art.14 L.R. 11/2020);
Con il Decreto sopra richiamato per l’anno 2021 la data limite entro la quale le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono comunicarlo al Comune di riferimento ed al gestore pubblico è quindi il 31 Maggio 2021, e non più il 31 Marzo come stabilito dalla Legge Regionale 11/2020 dell’Emilia Romagna (art.15 comma 1 L.R. 11/2020).
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
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