Si ricorda che il 16 ottobre 2017 è entrata in vigore la Deliberazione n.6 del 30/05/2017 del Comitato Nazionale recante “Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n.120 del 03/06/2014”, modificata con la Deliberazione n.3 del 25/06/2019, con cui il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha definito i requisiti richiesti al Responsabile tecnico.
I requisiti richiesti favoriscono l’accesso all’attività nelle classi più basse sulla base della verifica di cui all’art.13 del DM n.120 del 03/06/2014 ed associano - al fine di assicurare un più elevato livello di tutela ambientale - la valorizzazione dell’esperienza maturata per l’accesso all’attività nelle classi più alte.
La verifica d’idoneità iniziale, a seguito delle modifiche introdotte dalla deliberazione n.3/2019 entrata in vigore il 19/07/2019, si compone di un modulo obbligatorio comune per tutte le categorie; uno, o al massimo due, moduli specialistici per la categoria d’interesse. L'idoneità ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica.
Una volta ottenuta l'idoneità iniziale, il candidato può sostenere le verifiche per gli ulteriori moduli di specializzazione (per un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica), senza dover nuovamente sostenere la parte relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, e la validità è di 5 anni dal loro superamento.
La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a partire da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità e decorre dalla scadenza del precedente quinquennio. Se allo scadere dei 5 anni non si supera la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie, si perde l'idoneità anche per i moduli di specializzazione ancora in corso di validità.
È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.
Viene altresì specificato che i responsabili tecnici delle imprese e degli enti già iscritti alla data di entrata in vigore della Deliberazione n.6 del 30/05/2017 potranno continuare a svolgere la loro attività in regime transitorio per cinque anni quindi sino al 16 ottobre 2022 - anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori - e potranno sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax. 0522/36.66.23