Il Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni ed il Registro di esposizione ad agenti biologici è un documento che deve essere compilato nelle aziende che sono soggette al rischio cancerogeno e mutageno e al rischio biologico (agenti biologici appartenenti al gruppo 3 o 4).
Nella circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 sono illustrate le modalità di invio telematico mediante l’accesso ai servizi online del portale INAIL, che consente di rispettare, con un unico adempimento informatico, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia di INAIL sia dell’AUSL competente per territorio.
La nuova modalità di trasmissione dei registri è possibile dal 12 ottobre 2017 per tutti i Datori di Lavoro, o loro delegati, titolari di una posizione assicurativa territoriale (PAT), tramite l’accesso al portale INAIL dal sito www.inail.it. Per coloro che non sono titolari di una specifica PAT, l’inoltro dei dati afferenti ai Registri potrà essere effettuato tramite PEC, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale di INAIL, nella sezione “Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia”, all’indirizzo di posta certificata dmil@postacert.inail.it e all’indirizzo di posta certificata dell’AUSL territorialmente competente sulla base dell’ubicazione dell’unità produttiva.
Il Registro degli esposti è un documento che deve essere tenuto ed aggiornato dall’azienda, solo qualora sia presente il rischio cancerogeno e mutageno o il rischio biologico. Di seguito riportiamo alcuni esempi delle attività più diffuse che possono presentare il rischio cancerogeno e mutageno, in particolare: falegnamerie con lavorazione di legno duro, effettuazione di saldatura su componenti di acciaio INOX, lavorazione a caldo di materiale plastico, rimozione/bonifica/smaltimento amianto, attività che prevedono taglio, preparazione, levigazione, manipolazione, lucidatura di materiali contenenti silice ibera cristallina. L’elenco sopra riportato non è esaustivo di tutte le attività, si ricorda, quindi, che l’evidenza di tale rischio viene indicata all’interno del documento di valutazione dei rischi o all’interno del documento di valutazione del rischio chimico, qualora l’attività sia soggetta a tale rischio.
Si ricorda, inoltre, che le aziende soggette al rischio cancerogeno e mutageno devono effettuare anche le attività indicate nel Capo II del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”, in particolare è necessario effettuare: la valutazione del rischio cancerogeno (art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), una specifica formazione ed informazione sul rischio presente ai lavoratori esposti (art. 239 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e analisi ambientali e personali per valutare la reale esposizione dei lavoratori alla sostanza cancerogena.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referenti:
Dott.ssa Katia Mastroianni - mastroianni.k@rivisrl.it
Tel. 0522/92.24.75
Fax 0522/36.66.23