A tutti i Sigg. Clienti
Si segnala che in G.U. N.246 del 20 ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto n.152 del 27 settembre 2022 recante: “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”, con entrata in vigore al 04 novembre 2022.
Il decreto stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06. I suddetti rifiuti cessano di essere qualificati come tali e diventano “aggregato recuperato” se lo stesso è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 ed è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2 del Regolamento.
Le condizioni specifiche riportate nel regolamento per la produzione di “aggregato recuperato” sono:
Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1 di cui all’Allegato 1 del regolamento. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso ovvero al 3 maggio 2023, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art.216 del D.Lgs. 152/06, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa in procedura ordinaria (ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV) ovvero con atto di AIA (ai sensi del Titolo III -bis della Parte II del D.Lgs. 152/06). Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998: i limiti quantitativi previsti dall’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Referente:
Dott.ssa Erika Montanari - montanari.e@rivisrl.it
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